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Dichiarazioni anticipate di Trattamento (DAT)
Registro delle Dichiarazioni anticipate di
trattamento (Dat)
Il Registro dei delle Dichiarazioni anticipate di trattamento, è
stato istituito con la Legge n.219/2017, ed è in vigore dal 31 gennaio
2018
La legge sul bio testamento, pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 219
del 22 dicembre 2017 “Norme in materia di consenso informato e di
disposizioni anticipate di trattamento”) è in vigore dal 31 gennaio
2018.
Le legge stabilisce che una persona maggiorenne,
capace di intendere e volere, in previsione di un’eventuale futura
incapacità di autodeterminarsi, dopo aver acquisito adeguate
informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, possa
"esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari nonché
il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte
terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari".
Si può quindi esprimere la propria volontà di accettare o rifiutare
accertamenti e terapie in momenti della vita in cui non si sarà in grado
di indicare consapevolmente tale opzione, secondo il principio che
“nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo
del consenso libero e informato della persona interessata”.
Come esprimere le Dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat)
In previsione di una eventuale futura incapacità di
poter esprimere le proprie volontà, la persona interessata chiamata "disponente"
può esprimere le "Disposizione anticipate di trattamento - Dat".
Tali disposizioni possono essere redatte:
In forma di atto pubblico, vale a dire davanti ad un
notaio (2699 del c.c.). Tale articolo del codice civile, pur prevedendo
oltre al notaio, “altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli
pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato”, tale “altro pubblico
ufficiale” non può essere l’incaricato del sindaco o l’ufficiale di
anagrafe o di stato civile. Per “altro pubblico ufficiale a ciò
autorizzato” si intende, secondo le rispettive leggi ad hoc, ad esempio,
il segretario comunale per gli atti pubblici in cui è parte il Comune o
il titolare delle IACP per le alienazioni della case popolari, ma mai
l’impiegato comunale incaricato dal sindaco. Ricordiamo anche che il
Console all’estero svolge anche funzioni notarili.
In forma di scrittura privata autenticata. L’autenticazione è fatta dal
notaio (art. 2703 del c.c.). Anche qui valgono le stesse osservazioni
espresse al punto precedente. In più, l’incaricato del sindaco non è
abilitato ad autenticare firme su scritture private, ma su istanze o
dichiarazioni sostitutive dirette non a organi della P.A. o gestori di
pubblici servizi o a detti organi ai fini della riscossione di benefici
economici. Solo se il legislatore avesse previsto espressamente la
competenza del funzionario incaricato dal sindaco, allora detta
scrittura privata sarebbe stata autenticata dal funzionario comunale,
come è avvenuto, ad esempio, per la vendita di autoveicoli e rimorchi
con la legge Bersani del 2006.
In forma di scrittura privata non autenticata consegnata personalmente
dal disponente presso l’Ufficio dello stato civile del Comune di
residenza del disponente medesimo. Si prevede, quindi, che la
dichiarazione non sia autenticata, ma sia consegnata personalmente (o da
persona appositamente delegata in forma scritta) all’Ufficio dello stato
civile.
In forma di scrittura privata non autenticata ma consegnata
personalmente presso le strutture sanitarie. Tale alternativa è ammessa
quando sussistano i presupposti che le Regioni abbiano adottato modalità
telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario
elettronico.
Indicazioni utili sulle Dat
I Comuni sono uno dei possibili luoghi in cui consegnare le Dat;
le Dat sono redatte in forma libera dalla persona interessata,
maggiorenne e capace di intendere e di volere;
le Dat vanno consegnate personalmente, e non da un incaricato,
all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza (che non deve
partecipare alla redazione della scrittura, né è tenuto a dare
informazioni sul contenuto della medesima: ha il solo compito di
riceverla, di registrarla e di conservarla). Al disponente verrà fornita
ricevuta di avvenuta consegna e deposito;
le Dat sono registrate e conservate dall’Ufficio dello Stato Civile del
Comune di residenza;
le Dat possono essere modificate o revocate dal disponente in qualsiasi
momento;
nel caso non fosse possibile rendere una dichiarazione scritta, le Dat
possono essere rese mediante videoregistrazione o altri dispositivi che
consentano alla persona di comunicare. Anche in questo caso dovrà essere
consegnata una busta contenente il supporto utilizzato per la
memorizzazione. La consegna deve sempre avvenire personalmente con le
medesime modalità utilizzate per la consegna in forma scritta;
l'interessato potrà esprimere la Dat nel modo che ritiene più opportuno,
chiedendo consulenza al proprio medico di fiducia e inserendo:
i dati anagrafici (cognome, nome, data di nascita, residenza nel Comune
di VALSINNI);
l’indicazione delle situazioni in cui dovranno essere applicate le Dat
(ad esempio, in caso di malattia invalidante e irreversibile, etc.);
il consenso o il rifiuto di specifiche misure mediche, trattamenti
sanitari, accertamenti diagnostici e scelte terapeutiche;
data e firma.
Il fiduciario
Chi esprime le Dat può indicare una o più persone di fiducia, denominata
“fiduciario”, maggiorenni e in grado di intendere e di volere, che lo
rappresenta in modo conforme alle volontà espresse nelle relazioni con
il medico e con le strutture sanitarie nel momento in cui il disponente
non fosse più capace di confermare le proprie intenzioni
consapevolmente. L’accettazione della nomina da parte del fiduciario
avviene attraverso la sottoscrizione delle Dat o con atto successivo
allegato alle Dat.
Se le Dat non contengono l’indicazione del fiduciario, o questi vi abbia
rinunciato o sia deceduto o divenuto incapace, mantengono efficacia in
merito alle volontà del disponente. In caso di necessità il giudice
tutelare provvede alla nomina di un Amministratore di sostegno.
La scelta del fiduciario, non obbligatoria, deve ricadere su una persona
maggiorenne, capace di intendere e di volere. Questa persona, che può
comunque essere revocata o sostituita in qualsiasi momento, verrà
eventualmente chiamata in causa quando il paziente non sarà più in grado
di esprimersi. Il fiduciario, in accordo con il personale sanitario,
potrà eventualmente modificare le disposizioni anticipate di trattamento
riportate tempo prima da quello che nel frattempo è divenuto un paziente
non in grado di determinare le scelte fondamentali da compiere per la
propria salute. Una simile opportunità consentirà, per esempio, di fare
riferimento a cure farmacologiche o altre opzioni terapeutiche
sopraggiunte dopo la compilazione delle disposizioni anticipate di
trattamento, che in quel frangente possono però tornare utili nel
determinare lo stato di salute del paziente. Toccherà a quel punto al
fiduciario esprimersi in maniera dirimente sull'opportunità di metterle
in pratica oppure no.
Non è un punto da trascurare, perché molti sono convinti che in quanto
parenti saranno automaticamente investiti dell’autorità di prendere
decisioni, ma non è così. Un genitore può anzi essere ritenuto in
“conflitto di interessi” e quindi essere estromesso dalla decisione,
così come un figlio. Qualsiasi persona maggiorenne e capace di intendere
e volere può ricoprire il ruolo di fiduciario accettando la nomina. Può
essere un familiare o una persona non legata da vincoli giuridici e
familiari. L’accettazione della nomina avviene attraverso la
sottoscrizione delle Dat o con atto successivo che sarà allegato al
testamento biologico.
Dove e come depositare le Dat
Nel Comune di VALSINNI le Dat vanno consegnate
personalmente, o da una terza persona opportunamente delegata, presso
l’Ufficio di Stato Civile. Chi le consegna deve essere in possesso:
di un documento di riconoscimento valido;
della delega del disponente con allegata la fotocopia di un documento
d’identità dello stesso, qualora la consegna fosse fatta da un soggetto
terzo.
Per depositare le Dat è necessario compilare e presentare l'apposito
modulo.
Alla consegna il modulo viene protocollato e viene rilasciata una
ricevuta.
Il cittadino che voglia depositare la propria DAT deve:
redigere la Disposizione Anticipata di Trattamento
debitamente sottoscritta dal Disponente e dai Fiduciari, se nominati dal
Disponente;
presentarsi all'Ufficio di Stato Civile, con un valido documento di
identità (la dichiarazione può essere presentata anche da altra persone
con delega scritta dal Disponente;
consegnare all'Ufficio di Stato Civile l'originale della Disposizione
Anticipata di Trattamento in busta chiusa. La busta chiusa dovrà
contenere, oltre alla Dat, una copia fotostatica di un valido documento
di identità del Disponente, e, se nominati dal Disponente, del
Fiduciario o Fiduciari;
L’impiegato ricevente provvede a registrare la documentazione ricevuta e
a depositare la Disposizione Anticipata di Trattamento in un luogo
sicuro. Al Disponente e agli eventuali Fiduciari vengono rilasciate
ricevute (avvio di procedimento) dell’avvenuto deposito della DAT.
Si precisa che l'addetto ricevente:
non è a conoscenza di quanto dichiarato nella Dat e
dei documenti inseriti nella busta;
non è responsabile del suo contenuto;
non è tenuto a dare informazioni circa la redazione delle DAT stesse.
Revoca registrazione
L’iscrizione al Registro potrà essere revocata dal
Disponente in qualunque momento, ritirando la busta depositata in
precedenza.
Modifica della Disposizione anticipata di trattamento
Il Dichiarante può modificare la propria Dat in
qualunque momento. Ciò sarà possibile a seguito del ritiro della busta
chiusa precedentemente consegnata e di una nuova iscrizione al Registro
seguendo la stessa procedura iniziale.
Validità dei Testamenti Biologici depositati precedentemente all'entrata
in vigore della legge 219/2017
Tenuto conto che l’art. 6 della legge 219/2017 prevede che “...ai
documenti atti ad esprimere le volontà del disponente in merito ai
trattamenti sanitari, depositati presso il Comune di residenza o presso
un notaio prima della data di entrata in vigore della presente legge, si
applicano le disposizioni della medesima legge...”, i Testamenti
Biologici depositati presso il Comune di VALSINNI sulla base del
Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 198/2015,
sono da ritenersi validi e ad essi si applicano le disposizioni della
medesima legge.
Costi
Nessuno
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12/6/2018 "ISTITUZIONE REGISTRO CRONOLOGICO PER LA RACCOLTA DELLE
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Informativa
Modulo dichiarazione dell’intestatario con
contestuale nomina fiduciario
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