Il 7 marzo 2001 è entrato in vigore il D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
I certificati possono essere sostituiti da una dichiarazione in carta semplice e senza necessità dell'autenticazione della firma.
I certificati sostituibili sono:
Non devono pertanto essere più richiesti i suindicati certificati dagli organi della pubblica amministrazione nonché dai gestori di pubblici servizi, e dai privati che vi consentono.
Fatte salve le eccezioni previste per legge, tutti gli stati, qualità personali o fatti, non compresi nel precedente elenco, sono comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. L'autenticazione della sottoscrizione, di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, s'intende soddisfatta, attraverso la sottoscrizione in presenza del dipendente addetto, o mediante la procedura semplificata, con invio delle medesime, unitamente alla fotocopia non autenticata del documento di identità del sottoscrittore. E' necessario procedere all'autenticazione della firma, da parte del notaio, cancelliere, segretario comunale, dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco, se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è presentata a privati ovvero se i predetti atti sono presentati agli organi della pubblica amministrazione ed ai gestori di servizi pubblici al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che il dichiarante rende nel proprio interesse, può riguardare anche stati, qualità personali o fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
Tale dichiarazione può riguardare anche il fatto che la copia di una pubblicazione, un titolo di studio o di servizio, un documento fiscale che deve essere obbligatoriamente conservato, un atto o documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, è conforme all'originale.
Sono acquisiti d'ufficio gli estratti degli atti di stato civile e i certificati anagrafici necessari per la celebrazione del matrimonio.
Sono sempre acquisiti d'ufficio dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi i certificati relativi a stati, qualità o fatti personali che possono essere autocertificati mediante una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ovvero previa indicazione da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
Le amministrazioni sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti, fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali previste.
La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante. Tale procedura semplificata è esclusa in materia di dichiarazioni fiscali.
L'autocertificazione è consentita anche ai cittadini comunitari, relativamente ai cittadini extracomunitari è ammessa nei confronti di coloro che sono autorizzati a soggiornare in Italia. Tali dichiarazioni possono essere utilizzate limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti attestabili o certificabili da soggetti pubblici.
Inoltre, il 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore le modifiche, introdotte con l’articolo 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Le modifiche in parola sono dirette a consentire una completa “decertificazione” nei rapporti fra la Pubblica Amministrazione e i privati, infatti:
1) Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La richiesta e l’accettazione di certificati o di atti di notorietà costituisce violazione dei doveri d’ufficio, ai sensi del novellato art. 74, comma 2, lettera a), del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
2) Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: « Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi ». Il rilascio di certificati che ne siano privi costituisce violazione dei doveri d’ufficio, ai sensi del novellato art. 74, comma 2, lettera c-bis), del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
3) Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.
Pertanto, dal 1° gennaio 2012 gli Uffici Anagrafe e Stato Civile possono rilasciare certificati validi e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
Si ricorda, in proposito, che per i certificati dell’anagrafe destinati a soggetti privati (residenza, stato di famiglia, contestuali vari, esistenza in vita, ecc.), è previsto di norma il pagamento dell’imposta di bollo, ex articolo 4 della Tariffa Allegato A al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e dei diritti di segreteria, ex articoli 6, 6-bis e 7 della Tabella D allegata alla Legge 8 giugno 1962, n. 604.
Il ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, con la Direttiva n. 14 del 2011, ha fornito dettagliate indicazioni sulle modalità applicative delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive recate dall'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183. In particolare, secondo la nuova normativa, che modifica le disposizioni di cui al DPR 28 dicembre 2000 n. 445, dal 1 gennaio 2012 i certificati avranno validità solo nei rapporti tra i privati e le amministrazioni non potranno più chiedere ai cittadini certificati o informazioni già in possesso di altre pubbliche amministrazioni. Le nuove norme hanno come obiettivo la completa "de-certificazione" del rapporto tra Pubblica amministrazione e cittadini e operano nel solco tracciato dal DPR 445/2000. Il dipartimento della Funzione pubblica provvederà, anche attraverso l'Ispettorato, a monitorarne la effettiva applicazione presso le singole pubbliche amministrazioni.
Si informa, inoltre, che in esecuzione della Legge n. 183/2011 art. 15 lett. e) c. 2, ai fini dell’accertamento d’ufficio di cui all’art. 43 del DPR n. 445/2000 sulle autocertificazioni, le Amministrazioni procedenti possono avvalersi delle seguenti modalità:
Comune di Valsinni
Via Sicilia n. 16
75029 VALSINNI (MT)
pec: comune.valsinni@cert.ruparbasilicata.it (Solo da altra P.E.C.)
e-mail: comune.valsinni@libero.it
tel. 0835818038 - 0835817220
fax 0835817714
La mancata accettazione
dell'autocertificazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio.
Non sono sostituibili con l'autocertificazione i sottoelencati documenti:
I certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità rilasciato dal medico di base valido per l'intero anno scolastico.
Per maggiori informazioni, tipi di dichiarazioni, ecc. clicca QUI.
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI
(Romeo Petrigliano)